Ti trovi qui:Home»Amministrazione Trasparente»Provincia Matera - Super User
×

Attenzione

JFolder: :files: Il percorso non è una cartella. Percorso: [ROOT]/images/simple_image/sampledata/parks/animals

×

Avviso

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/simple_image/sampledata/parks/animals

Super User

Super User

Martedì, 17 Gennaio 2017 09:59

Galleria fotografica

{gallery}sampledata/parks/animals{/gallery}

In vigore dal 28 Novembre 2012

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016
(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate, in rosso iriferimenti alla Sezione specifica) vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonchè i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonchè i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

In vigore dal 20 Aprile 2013. Aggiornato al D.Lgs. 97/2016 in vigore dal 23/06/2016
(In grassetto le integrazioni, barrate le parti abrogate, in rosso iriferimenti alla Sezione specifica) vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonchè i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonchè i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.
Lunedì, 19 Settembre 2016 11:13

Statistiche di accesso

Lunedì, 13 Gennaio 2020 10:35

Note legali

Finalità

Nell’ottica della trasparenza amministrativa la Provincia di Matera ha realizzato il sito ufficiale http://www.provincia.matera.it/ per dare al cittadino una visione completa dell’Amministrazione e della sua attività.
L’obiettivo perseguito è fornire un’informazione il più possibile aggiornata e precisa. Qualora dovessero essere segnalati errori ovvero contenuti non esaurienti, completi o aggiornati, si provvederà alle necessarie rettifiche e/o integrazioni nel più breve tempo possibile.
La Provincia di Matera non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute sui siti esterni collegati e sui siti di terze parti ospitati sul portale provinciale. Le opinioni in essi contenute non esprimono necessariamente il punto di vista della Provincia di Matera.
È cura della Provincia di Matera ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte dei dati o delle informazioni presenti nel sito potrebbero tuttavia essere stati inseriti o strutturati in archivi/banche dati o formati non esenti da errori. Non si garantisce pertanto che il servizio non subisca interruzioni o che non sia in altro modo influenzato da tali problemi.
La Provincia di Matera non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dall’utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità della Provincia di Matera in violazione di disposizioni della legge nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di legge.

Utilizzo dei cookie

I cookie sono piccoli file di testo che il server web deposita sul dispositivo con cui l’utente naviga, senza identificarlo. Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie creati da altri siti, poiché le sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall’utente stesso. Sul sito dell’Ente (www.provincia.matera.it) non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati osiddetti cookie per il tracciamento degli utenti. I cookies utilizzati nel portale www.provincia.matera.it sono di solo tipo tecnico e di carattere analitico, direttamente gestiti dall’ente e non da terze parti. Ogni sito tematico riporta al suo interno una opportuna informativa.

Finalità del trattamento dei dati

Tutti i dati trattati all’interno del portale, sono utilizzati con il fine unico di garantire il corretto funzionamento delle richieste e dei servizi forniti all’Utente. Eventuali utilizzi di carattere non tecnico dei dati, saranno segnalati in modo corretto e puntuale in relazione al servizio richiesto. Laddove vengano richiesti dati personali dell’Utente, per la fruizione di tali servizi verranno riportate tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Privacy

La Provincia di Matera garantisce che il trattamento dei dati che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli elettronici di registrazione è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy DL196/2003.

Consulta qui la nostra Privacy Policy.

Conferimento dei dati

L’utente ha facoltà di non fornire nessun dato, laddove ciò sia propedeutico alla fruizione del servizio richiesto lo stesso non sarà garantito.

Collegamenti Esterni

La Provincia di Matera si riserva di inserire nel portale collegamenti esterni, se valutati di interesse per le attività della Pubblica Amministrazione e qualora risultino utili per approfondire un tema affrontato all’interno di una notizia. Pertanto la Provincia di Matera non si assume alcuna responsabilità sui contenuti dei collegamenti in quanto su questi la Pubblica non ha nessun controllo. Il portale della Provincia di Matera non è un mezzo per fare promozione: tutti i link
pubblicitari sono vietati.

Venerdì, 02 Settembre 2016 10:33

Login Utente

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all' articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
Aree tematiche
Vedi Tutto
Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Google Analytics) e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
Condivisione social network
Accetta
Rifiuta
Web Analytics Italia
Agenzia per l'Italia Digitale
Matomo
Accetta
Rifiuta