Super User

Super User

Lunedì, 13 Gennaio 2020 10:35

Note legali

Finalità

Nell’ottica della trasparenza amministrativa la Provincia di Matera ha realizzato il sito ufficiale http://www.provincia.matera.it/ per dare al cittadino una visione completa dell’Amministrazione e della sua attività.
L’obiettivo perseguito è fornire un’informazione il più possibile aggiornata e precisa. Qualora dovessero essere segnalati errori ovvero contenuti non esaurienti, completi o aggiornati, si provvederà alle necessarie rettifiche e/o integrazioni nel più breve tempo possibile.
La Provincia di Matera non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute sui siti esterni collegati e sui siti di terze parti ospitati sul portale provinciale. Le opinioni in essi contenute non esprimono necessariamente il punto di vista della Provincia di Matera.
È cura della Provincia di Matera ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte dei dati o delle informazioni presenti nel sito potrebbero tuttavia essere stati inseriti o strutturati in archivi/banche dati o formati non esenti da errori. Non si garantisce pertanto che il servizio non subisca interruzioni o che non sia in altro modo influenzato da tali problemi.
La Provincia di Matera non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dall’utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità della Provincia di Matera in violazione di disposizioni della legge nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di legge.

Utilizzo dei cookie

I cookie sono piccoli file di testo che il server web deposita sul dispositivo con cui l’utente naviga, senza identificarlo. Un cookie non può leggere dati personali salvati sul disco fisso o file di cookie creati da altri siti, poiché le sole informazioni che può contenere sono quelle fornite dall’utente stesso. Sul sito dell’Ente (www.provincia.matera.it) non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati osiddetti cookie per il tracciamento degli utenti. I cookies utilizzati nel portale www.provincia.matera.it sono di solo tipo tecnico e di carattere analitico, direttamente gestiti dall’ente e non da terze parti. Ogni sito tematico riporta al suo interno una opportuna informativa.

Finalità del trattamento dei dati

Tutti i dati trattati all’interno del portale, sono utilizzati con il fine unico di garantire il corretto funzionamento delle richieste e dei servizi forniti all’Utente. Eventuali utilizzi di carattere non tecnico dei dati, saranno segnalati in modo corretto e puntuale in relazione al servizio richiesto. Laddove vengano richiesti dati personali dell’Utente, per la fruizione di tali servizi verranno riportate tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Privacy

La Provincia di Matera garantisce che il trattamento dei dati che dovessero pervenire via posta elettronica o moduli elettronici di registrazione è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy DL196/2003.

Consulta qui la nostra Privacy Policy.

Conferimento dei dati

L’utente ha facoltà di non fornire nessun dato, laddove ciò sia propedeutico alla fruizione del servizio richiesto lo stesso non sarà garantito.

Collegamenti Esterni

La Provincia di Matera si riserva di inserire nel portale collegamenti esterni, se valutati di interesse per le attività della Pubblica Amministrazione e qualora risultino utili per approfondire un tema affrontato all’interno di una notizia. Pertanto la Provincia di Matera non si assume alcuna responsabilità sui contenuti dei collegamenti in quanto su questi la Pubblica non ha nessun controllo. Il portale della Provincia di Matera non è un mezzo per fare promozione: tutti i link
pubblicitari sono vietati.

Venerdì, 02 Settembre 2016 10:33

Login Utente

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

In vigore dal 20 Aprile 2013

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all' articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
Martedì, 02 Agosto 2016 10:16

Art. 37, Zone a burocrazia zero

 

Art.37 - Decreto Legislativo 21/06/2013 n°69, in vigore dal 21 Giugno 2013. Convertito dalla 98/2013, ABROGATO dall'Art. 2 L. 10/2016

(Articolo ABROGATO)

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita' operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilita'.
  3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato. ((3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita' delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attivita' soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.))
  4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresi', un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.
  5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la liberta' e la dignita' dell'uomo e l'utilita' sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In vigore dal 06 Novembre 2012

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In vigore dal 20 Aprile 2013

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

In vigore dal 07 Marzo 2005

3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

In vigore dal 18 Ottobre 2012

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

In vigore dal 07 Marzo 2005

  1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Aree tematiche
Vedi Tutto
Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Google Analytics) e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
Condivisione social network
Accetta
Rifiuta
Web Analytics Italia
Agenzia per l'Italia Digitale
Matomo
Accetta
Rifiuta