Ti trovi qui:Home»Amministrazione Trasparente»Informazioni ambientali»Provincia Matera - Super User
Super User

Super User

Mercoledì, 10 Luglio 2019 11:45

Navette per Aeroporto di Bari

Quadro orari capolinea - Piazzale Matteotti e Stazione Aereoporto Bari Palese

Venerdì, 13 Aprile 2018 12:41

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sabato, 14 Aprile 2018 12:37

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

Domenica, 22 Aprile 2018 10:59

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

Domenica, 15 Aprile 2018 11:55

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mercoledì, 25 Aprile 2018 10:00

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

In vigore dal 20 Aprile 2013.

  1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

In vigore dal 30 Marzo 2001

  1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
  4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
Aree tematiche
Vedi Tutto
Salva
Gestione Preferenze Cookies
Il sito utilizza cookies di Analisi (Google Analytics) e Funzionali per la condivisione sui principali social network. Privacy-Policy
Accetta tutto
Rifiuta tutto
Funzionali
Condivisione social network
Condivisione social network
Accetta
Rifiuta
Web Analytics Italia
Agenzia per l'Italia Digitale
Matomo
Accetta
Rifiuta