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In vigore dal 31 Maggio 2011

  1. Alla fi ne di ciascun esercizio fi nanziario e in accom- pagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali sco- stamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20.
  2. Ai fi ni del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l’eser- cizio fi nanziario di riferimento e per l’arco temporale plu- riennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la speci fi cazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripiani fi cazione.

In vigore dal 21 Agosto 2013

  1. Gli atti normativi del Governo e ((gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300,)) fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita' di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)).
  2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.".
  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.
  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

In vigore dal 21 Agosto 2013

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

In vigore dal 21 Agosto 2013

  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.
Martedì, 31 Gennaio 2017 12:14

Art. 37, Zone a burocrazia zero

 Art.37 - Decreto Legislativo 21/06/2013 n°69, in vigore dal 21 Giugno 2013. Convertito dalla 98/2013, ABROGATO dall'Art. 2 L. 10/2016

(Articolo ABROGATO)

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita' operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilita'.
  3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza e' sostituito da una comunicazione dell'interessato. ((3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita' delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attivita' soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.))
  4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresi', un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.
  5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la liberta' e la dignita' dell'uomo e l'utilita' sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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