In vigore dal 20 Aprile 2013
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In vigore dal 20 Aprile 2013
In vigore dal 20 Aprile 2013
In vigore dal 20 Aprile 2013
In vigore dal 20 Aprile 2013
In vigore dal 20 Aprile 2013
In vigore dal 20 Aprile 2013
2. Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con le stesse modalita' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.
In vigore dal 20 Aprile 2013
2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e' altresi' comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
In vigore dal 20 Aprile 2013
In vigore dal 20 Aprile 2013
In vigore dal 20 Aprile 2013